Organi Collegiali

Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola.

Gli organi collegiali della scuola sono istituiti dal decreto nº 416 del 31 maggio 1974  e regolamentati dal decreto legislativo nº 297 del 1994 e dal successivo decreto legislativo nº 233 del 30 giugno 1999 che li articola in tre livelli: organi collegiali centrali, regionali e locali. Con l'autonomia scolastica gli organi collegiali hanno acquisito un ruolo più importante, e si è attribuito ai genitori una maggiore centralità con la loro rappresentanza in tutti gli organi collegiali, escluso il solo Collegio dei Docenti.

Gli organi collegiali della scuola sono gli organi di gestione e autogoverno della scuola italiana. Questi organi rappresentano le diverse componenti scolastiche – ovvero docenti, studenti e genitori-

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. 

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di istituto).

Gli organi collegiali, come indicato dall’Art. 3 T.U. 297/1994, sono previsti per ogni ordine di scuole, la loro funzione è diversa a seconda del tipo di istituzione scolastica e hanno come fine quello di garantirne l’autonomia nel quadro di norme che definiscono competenze e composizione.

A norma degli art. 5 e successivi del T.U. gli organi collegiali sono:

  • Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
  • Il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
  • Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
  • il Collegio dei docenti;
  • Il Consiglio di circolo e d’Istituto e la Giunta esecutiva;
  • Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  • Le assemblee studentesche e dei genitori.