Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria
La legge 150 del 1 ottobre 2024 qui allegata, che modifica parzialmente lo Statuto degli studenti e delle studentesse.
In Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre
v. link :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-16&atto.codiceRedazionale=24G00168&elenco30giorni=false
LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168)(GU n.243 del 16-10-2024)
Vigente al: 31-10-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di
valutazione delle studentesse e degli studenti
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite
dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno
scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica,
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e'
espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli
di apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di cui al
primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro
dell'istruzione e del merito»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La valutazione del comportamento dell'alunna e
dell'alunno della scuola primaria e' espressa collegialmente dai
docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la
valutazione del comportamento e' espressa in decimi, fermo restando
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se la valutazione del comportamento e' inferiore a sei
decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe
successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso di
valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di
classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva
e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del
secondo ciclo»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di
valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di
classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del
percorso di studi»;
d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito della fascia di
attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media
dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere attribuito se
il voto di comportamento assegnato e' pari o superiore a nove
decimi».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il
comma 2-bis e' abrogato.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo
la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare
l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e
formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilita'
e di restituire piena serenita' al contesto lavorativo degli
insegnanti e del personale scolastico, nonche' al percorso formativo
delle studentesse e degli studenti, con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla revisione della
disciplina in materia di valutazione del comportamento delle
studentesse e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto
dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei seguenti principi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di
riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello
studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni,
in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due
giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente
in attivita' di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti
che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due
giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello
studente, di attivita' di cittadinanza solidale presso strutture
convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate
nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica
del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il
rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo
principi di temporaneita', gradualita' e proporzionalita';
b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento
inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe
successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di
comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e
reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal
regolamento di istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento
inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il
coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della
valutazione in attivita' di approfondimento in materia di
cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle
ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato
tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della
studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito
all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti
violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una
valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di
classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza
riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe
successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato
critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata
presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico
successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe comportano la non ammissione della studentessa e dello
studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione
periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e
degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i
licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
Art. 2
Disposizioni in merito alle sezioni
a metodo didattico differenziato
1. In riconoscimento della centralita' ed efficacia della
metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale,
del senso di responsabilita' e della consapevolezza dei diritti e
doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola
primaria gia' gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi
statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione
didattica Montessori»;
b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento
con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche
statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ove e' praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle
sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono
soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati,
da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle
scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;
c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di
scuola elementare» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo
Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonche' l'ordinamento
dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla
specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, sentita l'Opera nazionale Montessori».
2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere
l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo
Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella
sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il
Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del
decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato
tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto di
cui al primo periodo. L'istituzione delle classi e' autorizzata con
decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico
territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie,
strumentali nonche' di organico assegnate a livello regionale e
tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico
nazionale, la cui attivita', al fine di garantire la necessaria fase
di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, e'
prorogata sino al 31 agosto 2026.
3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a
metodo Montessori puo' essere disposta, nei limiti dell'organico
assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria
a metodo Montessori;
b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui
all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
c) servizio di refezione scolastica;
d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire
l'apprendimento secondo i principi montessoriani;
e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore
aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio
scolastico territorialmente competente.
4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico
di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle
sezioni a metodo Montessori.
5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo
grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in
possesso di uno specifico titolo di specializzazione in
differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso
di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono
collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per
l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in
analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola
primaria.
6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni
scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli
uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano
avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase
sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta
sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico
2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano
gia' concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30
luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, e'
riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione
didattica nel metodo Montessori.
7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i
soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle
scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono
autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma
4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove
d'esame e' svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti
e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di
Bolzano. Il rilascio dei diplomi e' subordinato allo svolgimento
delle attivita' di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, da attuare nei
limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive
di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti
regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici
territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico
dell'autonomia.
10. Il Ministero dell'istruzione e del merito puo' autorizzare lo
svolgimento, presso universita' ed enti di formazione, di corsi
annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole
dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi
sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto,
che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalita' di
partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il
rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei
partecipanti.
11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10
consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere
per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato
per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le
classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al
funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.
12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' esuberi di personale
docente in una o piu' classi di concorso.
Art. 3
Misure a tutela dell'autorevolezza e del
decoro delle istituzioni e del personale scolastici
1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un
dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o
nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, e' sempre
ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di
una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione
pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza
della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo
e' determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° ottobre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Ultima revisione il 10-09-2025





